L’istituto del gratuito patrocinio o patrocinio a spese dello Stato serve a garantire al cittadino non abbiente il diritto costituzionale di difesa. Lo Stato assicura la professionalità di avvocati abilitati al gratuito patrocinio. L’Avvocato Salvatore Giangrasso è iscritto nell’elenco dell’Ordine degli Avvocati di Enna per il patrocinio a spese dello Stato.
Il gratuito patrocinio è consentito per la sola difesa processuale e non anche per l’assistenza extragiudiziale, quindi non può essere concesso per consulenze ed altre attività del legale prima del giudizio, ad eccezione delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita.
Possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato:
I requisiti:
I limiti di reddito sono stabiliti dal legislatore e vengono adeguati ogni due anni in relazione alla variazione dell’indice dei prezzi accertata dall’Istat. Nel 2023, il limite di reddito da non superare è di € 12.838,01. Solo nei processi penali, tale limite si estende di un ulteriore importo, pari ad € 1.032,91 per ogni componente convivente all'interno del nucleo familiare. Dunque, se il nucleo familiare è composto da quattro persone, il reddito complessivo per poter beneficiare del gratuito patrocinio non dovrà essere superiore a € 15.936,74 (€ 12.838,01 + € 3.098,73 = € 15.936,74).
E’ importante specificare che le condizioni reddituali devono essere mantenute per tutta la durata della causa. Il miglioramento delle condizioni reddituali in corso di causa comporta la revoca d’ufficio del gratuito patrocinio.
Il patrocinio a spese dello Stato è previsto per:
Il patrocinio a spese dello Stato è escluso:
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. E’ però ammessa la prova contraria (Corte Cost., sentenza n. 139 del 2010).
Per i processi civili, tributari e amministrativi i moduli per la presentazione delle domande sono disponibili presso le segreterie del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere presentata personalmente dall’interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore nominato che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Per i processi penali la domanda va presentata presso la cancelleria o la segreteria del magistrato.
L’ammissione, verificata la sussistenza dei presupposti, avverrà nei dieci giorni successivi (ma non è un termine perentorio) a quello di presentazione dell’istanza e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati o il Magistrato in caso di patrocinio penale, invieranno copia del provvedimento all’interessato, al giudice competente e all’Agenzia delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.
Chi viene ammesso al gratuito patrocinio può autonomamente scegliere il proprio difensore (non più di un avvocato). L’avvocato dovrà essere scelto tra quelli presenti negli appositi elenchi, predisposti e conservati presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. Gli elenchi vengono aggiornati continuamente e sono liberamente consultabili.